Accesso agli atti

Richiesta di accesso agli atti

L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia.

Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento  oggetto di richiesta di accesso.

La domanda può esser presentata dall’interessato o da un suo delegato: un legale rappresentante-difensore, un procuratore oppure un tutore che siano muniti di delega. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

È possibile richiedere ogni documento amministrativo nella forma di rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti previsto nel Regolamento per la disciplina di accesso ai documenti amministrativi.

Come consegnare la richiesta di accesso

La richiesta, sottoscritta dall'interessato può essere:

  • consegnata personalmente all'ufficio che ha formato l'atto o il documento richiesto, o che lo detiene stabilmente
  • consegnata personalmente all'Ufficio Protocollo
  • consegnata nei luoghi sopra indicati a mezzo di un delegato, munito di delega in carta semplice con copia fotostatica del documento di identità del delegante
  • inviata attraverso il servizio postale (posta ordinaria o raccomandata) all'ufficio che ha formato l'atto o il documento, allegando la copia fotostatica del documento di identità del richiedente
  • inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse che fonda l'esercizio del diritto di accesso.

Costo per la riproduzione dei documenti

Per il rilascio delle copie della documentazione richiesta è previsto il pagamento di un corrispettivo equivalente al costo della duplicazione dei documenti, in funzione del supporto utilizzato per la riproduzione.

La tabella relativa alle tariffe applicabili per la riproduzione degli atti amministrativi è presente nel Regolamento allegato.

Norme che regolano il diritto di accesso agli atti

Legge 241/90 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Dlgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Regolamento per la disciplina di Accesso ai Documenti Amministrativi

Regolamento accesso documenti amministrativi

Modulo richiesta accesso documenti amministrativi